(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 128 del
                          30 dicembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 66/2012) 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 21 dicembre  2012,
n. 66 «Norme in materia di raccolta,  commercializzazione,  tutela  e
valorizzazione dei tartufi in Abruzzo»  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al primo periodo, all'elenco dei comuni  la  lettera  e)  dopo
«Secinaro» e' sostituita dalla virgola e dopo «Tione  degli  Abruzzi»
sono aggiunti: «, Aielli, Alfedena, Anversa degli  Abruzzi,  Ateleta,
Avezzano,  Barrea,  Bisegna,  Bugnara,  Campo  di   Giove,   Cansano,
Cappadocia, Carsoli, Castel di  Sangro,  Celano,  Cerchio,  Civitella
Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi,
Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei  Marsi,  Magliano  dei  Marsi,
Massa d'Albe, Opi, Oricola, Ortona dei  Marsi,  Ortucchio,  Pacentro,
Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna,
Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia,  Roccacasale,
Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie,  Scanno,  Scontrone,
Scurcola  Marsicana,  Sulmona,  Tagliacozzo,   Trasacco,   Villalago,
Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito».